Art. 23.
(Qualifica di ufficiale o di agente
di pubblica sicurezza).

      1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche, per coloro ai quali erano attribuite in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi.
      2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata, su proposta del segretario generale del CESIS. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno tramite il Dipartimento della

 

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pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.
      3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da un addetto al SISMI o al SISDE, i direttori dei Servizi riferiscono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, comma 5, e dell'articolo 11, comma 5, nonché al segretario generale del CESIS.
      4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono.
      5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.